Diritti e sviluppo: devono camminare insieme
In Italia come in Europa si è aperta una nuova stagione. Finita la reaganomics e dimenticata la lezione di Keynes, siamo diventati tutti navigatori senza meta, in cui la sopravvivenza sembra essere l’unico orizzonte disponibile. La Storia insegna che la società ha sempre attraversato fasi incerte e grigie, ma un equilibrio superiore alla fine è sempre stato trovato. Può la Prima Ministra Meloni trovare un equilibrio superiore dato che rappresenta il 26% degli aventi diritti al voto?
Chi governa chi e come, con quale presupposto giuridico ed economico? Sono questioni che investono la società nel suo insieme. Nessuno può permettersi di aspettare il cadavere sulla riva del fiume, soprattutto in una fase storica inedita; abbiamo la necessità di interrogarci sul diritto e la sua natura nella nostra epoca.
Nel diritto post-moderno il capitale viene codificato nella legge, e gli avvocati sono i signori del codice. Gran parte dei signori del codice provengono da un solo sistema giuridico: la common law. Se questo è vero, è ora di rimettere mano al dibattito sull’impatto dei sistemi giuridici (K. Pistor, Il codice del capitale, LUISS University Press, 2021). Per essere più espliciti: il capitale, una volta codificato legalmente, può generare ricchezza per chi la detiene. Rispetto allo scenario inedito che attende l’Italia e l’Europa, osservo una esacerbazione della normazione privata che proviene da una parte ben precisa della società e, soprattutto, sembra non avere bisogno di transitare attraverso un’unica organizzazione istituzionale di tipo statale.
Questo esito è insito nella dinamica economica e sociale, sia essa US e sia essa EU.
La Storia restituisce anche una dinamica di certi diritti; questi non sono mai slegati dallo sviluppo socioeconomico. All’interno della definizione di diritto ci sono diverse declinazioni: 1) la libertà della persona (pensiero, religione, riunione, personale), generalmente riconosciuti da quasi tutte le costituzioni; 2) la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica e alla formazione dello Stato; 3) la garanzia di una vita buona, di istruzione, di tutela dalla miseria.
Il diritto nel corso dei secoli, quindi, si è consolidato, attraversando e sviluppando aspetti che hanno fatto evolvere la percezione stessa del diritto. Non esiste il diritto in assoluto, ancorché molti diritti siano preesistenti. Il diritto è figlio delle rivendicazioni e delle lotte dei soggetti sociali: le libertà civili consolidate nelle costituzioni sono legate alle lotte contro i sovrani assoluti; le libertà politiche e quelle sociali dipendono dalla nascita, crescita e maturità del movimento dei lavoratori salariati, dei contadini con poca terra o nullatenenti. Inoltre, a differenza dell’attuale evoluzione del diritto, la borghesia liberale ha sempre chiesto che lo Stato assumesse su di sé compiti ulteriori, soprattutto rispetto ai beni e servizi che il mercato non era in grado di produrre.
L’evoluzione dei diritti è sintetizzabile in tre grandi blocchi e sono uno conseguente all’altro (Bobbio): 1) diritti di I generazione che attengono ai diritti fondamentali (diritto alla vita, al nome e alla famiglia); 2) diritti di II generazione che attengono ai cosiddetti diritti sociali, il cui nucleo principale è rappresentato dalla richiesta dei cittadini allo Stato di soddisfare i loro bisogni; diritti di III generazione, che costituiscono una categoria ancora molto eterogenea. Per fare un esempio possiamo ricordare la rivendicazione dei movimenti ecologici, cioè il diritto a vivere in un ambiente non inquinato.
La descrizione, invero molto incompleta, restituisce l’evoluzione del diritto nella Storia e come il diritto si presenta nel nostro tempo. Per dare un senso alla narrazione dobbiamo considerare che non appena si erodono i diritti potenziali di III generazione, i diritti di II generazione sono immediatamente compromessi in ragione della precarietà delle persone che dovrebbero accedervi, lasciando sul terreno solo i diritti preesistenti (nome e famiglia). La Meloni non riscrive il diritto, piuttosto enfatizza il diritto al nome e alla famiglia di I generazione in quanto i diritti di II generazione prima e quelli di III generazione sono precipitati nella dimensione della common law.
Se gli accadimenti europei e nazionali sono frustranti, è necessario ricostruire una narrazione del diritto fondato sul ben-essere, nella consapevolezza che l’evoluzione tecnologica, le sfide ambientali ed energetiche, l’allargamento dei diritti di I e II generazione non sono acquisiti se sono fruibili in ragione del reddito. Questa sfida già difficile e complicata si allarga a terreni del tutto inediti che mettono in discussione o allargano le sfide circa l’organizzazione della società, del che cosa, come e per chi produrre.
Roberto Romano
Pubblicato il 22 Novembre 2022