RLS, Cassazione e responsabilità penale: rischi o opportunità?
Quella che segue è una storia vera. La Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza A.V., presso la ditta tessile M. S. M., aveva diligentemente firmato la valutazione dei rischi integrativa su movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetitivi. Ad ogni mansione veniva associata un determinato indice Niosh, di cui nessuno le aveva spiegato bene il significato e il sistema per determinarlo, ma era tranquillizzata dal fatto che le conclusioni certificassero il basso rischio delle mansioni presenti.
Un brutto giorno, però, arrivò una comunicazione Inail: avendo più di una collega presentato domanda di malattia professionale correlata a quelle mansioni, l’Istituto pretendeva una relazione scritta e firmata dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dalla R. L. S.. L’azienda non aveva di che preoccuparsi: era sufficiente inviare le rassicuranti valutazioni integrative firmate e confermate a suo tempo anche da A.V. Tuttavia, ad A.V. soggiunse una pesante responsabilità e un atroce dubbio: doveva apporre la sua firma e confermare le tesi dell’azienda, nonostante il lavoro in linea fosse risultato invalidante per più di una collega, o non doveva firmarle, confermando implicitamente che aveva firmato il D.V.R. senza piena consapevolezza?
In realtà, compiti e responsabilità del R. L. S. sono sempre andate ben oltre meri compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di azienda e colleghi, secondo una vulgata diffusa in molti dei minicorsi obbligatori, eccessivamente brevi, troppo spesso generici e non in grado di consentire a una figura sindacale fondamentale di tutelare gli altri e se stesso, per poi essere lasciato solo, spesso senza che l’organizzazione sindacale sia in grado di fornire nel tempo un adeguato supporto tecnico e formativo. L’art. 50 del D.Lgv. 81/2008 non scherza e parla chiaro. Il R. L. S. “promuove l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisiche dei lavoratori, avverte il responsabile dell’azienda dei rischi rilevati durante la sua attività” e molto altro ancora. Se le cose non funzionano a dovere “può fare ricorso alle autorità competenti”.
In questo quadro, noto da tempo, si è ora abbattuta come un fulmine la sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023, in cui interviene nel caso di un lavoratore colpito mortalmente da tubolari di acciaio e condanna per omicidio colposo datore di lavoro e R.L.S. Secondo l’alta corte “il R.L.S. ha un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Questo passaggio meriterebbe di essere la premessa del capitolo Ambiente e Sicurezza di un buon contratto integrativo. E ancora “Richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50, ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali senza avere ricevuto regolare formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori”.
La posizione ufficiale della Cgil in materia non dice molto e non affronta l’argomento, riservandosi di espletare una “valutazione compiuta”, che a tutt’oggi non risulta ancora pervenuta. In prima istanza, afferma comunque che la sentenza della Cassazione “potrebbe non essere in linea con i principi generali di rappresentanza sindacale nel TUSL 81/08”, e che potrebbe avere effetti nel lavoro quotidiano di R. L. S. e R. L. S. T., oltre a costituire “un pericoloso precedente”. Appare dubbia però l’obiezione secondo cui una sentenza della Cassazione non è in linea con la legge che sta applicando. Con certezza, appare inutile.
Dopo la storica sentenza, una scuola di pensiero largamente diffusa in ambienti sindacali e politici della sinistra insiste sul carattere incomprensibile del dispositivo, se non punitivo. Il Manifesto ha titolato “Sentenza assurda”, e ha così commentato: “Una motivazione che lascia perplessi perché ignora la funzione del R. L. S. all’interno dei luoghi di lavoro. La quale non consiste nell’esercizio di obblighi di alcun genere, ma solo nella facoltà di intervenire, in rappresentanza dei lavoratori, nel procedimento di adozione delle misure di sicurezza a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. L’esercizio di questa facoltà del R. L. S. è del tutto discrezionale. Della sua opera il R. L. S. rende conto solo ai lavoratori che lo hanno eletto o designato”.
Certamente, nulla da oggi per il R. L. S. è più come prima. Da una parte, appare comprensibile rassicurare loro che non hanno obblighi di alcun genere, per usare i termini del Manifesto, e nel contempo responsabilità alcuna. Non vi è dubbio, infatti, che l’impegno di un rappresentante sindacale è pur essendo meritoriamente teso alla tutela del diritto alla salute per se e per gli altri è pur sempre gratuito, e svolto finora senza avere ogni strumento formativo, ogni autonomia organizzativa e soprattutto senza avere capacità di determinare la spesa utile. E che in molti comprensibilmente non possono e non vogliono fare di più, pena le dimissioni o il rifiuto alla candidatura.
Ma non si può trascurare che il recente orientamento della Cassazione, oltre ad essere una realtà imprescindibile, apre una fase nuova e difficile. Avere responsabilità significa anche avere reali poteri in forza di diritto, tanto da pretendere dal datore di lavoro un potere decisionale in materia (o di veto) non inferiore al suo. Significa per le organizzazioni sindacali il dovere di impossessarsi di una materia complessa, troppo spesso lasciata “ai tecnici” e troppo spesso affrontata con mere dichiarazioni di principio. Significa per tutte le parti offrire una formazione approfondita ai soggetti interessati, e un percorso di certificazione che vada oltre il D. V. R., che è pur sempre un documento stilato unilateralmente e i cui spazi spesso non vanno oltre quelli di un cassetto. Significa aprire un ampio dibattito, e tanto tanto lavoro da fare.
Davide Vasconi
R. L. S. T., Dipartimento igiene e sicurezza CGIL Reggio Emilia
Pubblicato il 24 Ottobre 2023